Il D.L. n. 57 del 29 maggio 2023 modificativo dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 28/2011 ha imposto ad ARERA di provvedere a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore del D.L. che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime dei prezzi minimi garantiti.
ARERA, con Deliberazione n. 132/2024/R/EEL del 9 aprile 2024 oggetto di successivo aggiornamento con la deliberazione n. 305/2024/R/EEL, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-ter del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, ha definito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide. Il GSE, in attuazione delle predette delibere ARERA il 26 settembre 2024 ha pubblicato le “Regole Operative per il riconoscimento dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti alimentati a biomasse e biogas”.